procedimento iscritto al n. 3562/2023 R.G.L – Tribunale di Foggia
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dott. Ivano Caputo
letti gli atti ed esaminati i documenti, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 25.5.2023, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 3562/2023 R.G.L. e vertente
TRA
FIOM CIGL, con sede in Foggia alla via della Repubblica n. 68, in persona del Segretario Provinciale, sig. Marco Ettore Potenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Del Vecchio e Fedele Cannerozzi, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
G&W S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in 00153 Roma, Via delle Terme Deciane n. 10, in persona del suo Liquidatore, Dott. Pasquale Armillotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Ercole Maria Callegari, Gaspare Roma e Isabella Basilico, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
avente ad oggetto: repressione condotta antisindacale (art. 28 L. n. 300/1970)
omissis
P.Q.M
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, pronunciando nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970, iscritto al n. 3562/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara la natura antisindacale della condotta tenuta dalla G&W s.r.l. a Socio Unico in liquidazione, consistita nel mancato adempimento degli obblighi di informazione preventiva previsti dall’art. 9, Sezione Prima, del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica, con particolare riferimento alla situazione, alla struttura e all’andamento prevedibile dell’occupazione ed alle misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali, oltre che in relazione alla decisione di cessare l’attività produttiva e di avviare la procedura di licenziamento collettivo del personale dipendente addetto presso lo Stabilimento di Foggia, ordinando alla società resistente di astenersi per il futuro dal reiterarla;
- condanna la G&W s.r.l. a Socio Unico in liquidazione a corrispondere alla FIOM CIGL, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 50.000,00;
- condanna, altresì, la predetta società a pubblicare a sue spese un estratto del presente decreto (intestazione e dispositivo, con esclusione della parte motivazionale) sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e la Gazzetta del Mezzogiorno;
- compensa in misura di 1/3 le spese processuali;
- condanna la G&W s.r.l. a Socio Unico in liquidazione alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Massimiliano Del Vecchio e Fedele Cannerozzi, dichiaratisi antistatari;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 30/05/2023
Il Giudice
dott. Ivano Caputo