“Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto” (art. 579 del codice di procedura civile)

Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

L’iter procedurale della vendita forzata inizia con l’ordinanza di vendita emanata dal giudice nella quale viene previsto un termine tra i 90 e i 120 giorni entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto. Nella stessa ordinanza, vengono stabilite le modalità con le quali deve essere prestata la cauzione e viene fissata, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti. La Cancelleria, poi, provvede a dare pubblico avviso dell’ordine di vendita sia sui quotidiani di informazione che su appositi siti internet.

Per partecipare ad una vendita giudiziaria, è indispensabile aver prestato la cauzione che, nella vendita senza incanto, non può essere inferiore al decimo del prezzo proposto dall’offerente stesso, mentre nella vendita con incanto è stabilita dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di vendita in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta.

Nella vendita senza incanto, l’offerta è depositata in busta chiusa in Cancelleria.
Nel caso in cui la vendita è delegata ad un Professionista l’offerta è depositata presso lo studio del Professionista stesso, salvo diversa disposizione contenuta nell’avviso di vendita.
Se viene stabilito che la cauzione debba esser versata tramite assegno circolare, esso andrà inserito nella busta. L’offerta è irrevocabile salvo che il giudice non disponga la gara tra gli offerenti sull’offerta più alta, salvo che non venga disposto l’incanto e, infine, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione senza che essa sia stata accolta (art. 571 c.p.c.).

Nella vendita con incanto, la cauzione viene restituita integralmente, dopo la chiusura dell’incanto, se l’offerente non diviene aggiudicatario del bene (art. 580 c.p.c.). Nell’ipotesi in cui, però, questi non abbia partecipato affatto all’incanto, né personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero.

Nell’ipotesi di vendita all’incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione. Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. Anche in questo caso, sarà necessario depositare in Cancelleria l’offerta e integrare la cauzione che dovrà essere pari al doppio di quella richiesta per la partecipazione alla prima asta. Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario.

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i gli oneri fiscali, quali IVA o Imposta di Registro, e si può usufruire delle agevolazioni di Legge (prima casa, imprenditore agricolo, etc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal giudice al saldo del prezzo ed oneri fiscali.

La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, ne è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e cancellazione sono, a seconda del tribunale, o interamente a carico della procedura, oppure a carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione.

Le vendite relative agli immobili soggetti a esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai notai (Legge 3 agosto 1998, n. 302).