N. R.G. 5156/2025 – TRIBUNALE DI BOLOGNA
N. R.G. 5156/2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli,
letto il ricorso proposto il 11/4/2025 da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell’Emilia 01755470158, p. IVA n. 00533290342 ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. a) CCI per l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell’ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC);
rilevato che la ricorrente ha precisato la tipologia di accordi con gli Istituti di Credito interessati, finalizzati all’utilizzo delle linee di credito di firma già in essere o ad altra forma tecnica equipollente, fino all’importo complessivo di euro a valere sui plafond già accordati e riferiti partitamente alle gare/commesse indicate nell’apposito documento allegato;
rilevato che, ai fini dell’autorizzazione, risulta necessario l’accertamento in ordine:
a) alla ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa tramite esame del piano di risanamento proposto e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore;
b) alla funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale della ricorrente in funzione del ciclo degli approvvigionamenti ovvero quando, in caso di mancata loro erogazione, l’impresa sia costretta a sospendere l’attività produttiva per l’impossibilità di far fronte ai costi di esercizio ovvero non sia possibile ottenere titoli abilitativi necessari alla prosecuzione delle attività (es. DURC) o si aggravi la situazione di crisi finanziaria in essere;
c) alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori in rapporto alle effettive soluzioni alternative al supporto alla continuità tramite i finanziamenti in esame, perché ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale
rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni);
ritenuto che su tali aspetti risulti necessario il parere dell’Esperto nominato e, stante anche la verifica in corso sul piano finanziario da parte di ausiliario nominato nel parallelo procedimento di conferma delle misure protettive, la nomina del medesimo professionista in ausilio al Giudice;
ritenuto che, sebbene rispetto al beneficio della prededuzione accordato ai finanziamenti attraverso la richiesta autorizzazione possano configurarsi come “parti interessate” tutti i creditori della società istante (compresi anche i lavoratori dipendenti), l’urgenza di provvedere e, nel caso di specie, la rilevanza solo eventuale dell’obbligo di rimborso derivante dall’escussione, consentano forme di instaurazione del contraddittorio diverse dalla notifica del ricorso e del presente decreto a tutti i creditori;
che, in ogni caso, debba essere concesso un termine alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta;
P.Q.M.
Nomina Ausiliario nel presente procedimento il dott. Andrea Panizza con Studio in Argenta (FE), con facoltà di accesso al fascicolo anche con riferimento agli atti e alle parti qui segretate;
dispone che la ricorrente provveda alla notificazione a mezzo PEC del ricorso in forma integrale (compresa la rettifica del 15/4/2025) e del presente decreto alle Banche interessate e all’Esperto dott. Gian Luca Nanni Costa entro il 18/4/2025;
dispone l’inserimento del presente decreto per estratto (tipologia della richiesta, numero di ruolo del procedimento e autorità giudiziaria, pareri richiesti e termine per controdedurre) in lingua italiana e inglese in evidenza nella home page del sito della ricorrente entro il termine del 22/4/2025, la comunicazione dello stesso a mezzo PEC ai soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e la pubblicazione per estratto alla prima data utile sul quotidiano Il Sole 24 Ore, anche nella sola sezione degli annunci online;
dispone che entro le ore 12.00 del 23/4/2025 l’Esperto depositi una propria sintetica relazione in ordine allo stato delle trattative, alle concrete prospettive di risanamento in relazione al piano presentato dalla ricorrente, alla funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale della ricorrente e al miglior soddisfacimento dei suoi creditori;
dispone che entro le ore 12.00 del 24/4/2025 l’Ausiliario qui nominato, anche in relazione agli accertamenti a lui demandati con riferimento agli elementi acquisiti nel procedimento di conferma delle misure protettive, depositi breve relazione sulla funzionalità dei finanziamenti alla continuità, nei termini indicati in parte motiva;
concede agli eventuali controintressati termine fino alle ore 12.00 del 29/4/2025 per il deposito di memorie, previa costituzione;
dispone che la ricorrente depositi entro il 28/4/2025 prova delle notifiche e comunicazioni effettuate;
dispone la segretazione (nel senso che ogni istanza di visibilità dovrà essere vagliata dal Giudice e valutate le modalità di ostensione) del ricorso con riferimento alla sezione V.1.a e dell’allegato 12 nella sezione “Dettagli Gare”;
riserva di provvedere alla scadenza dal termine da ultimo indicato.
Si comunichi alla ricorrente e all’Ausiliario.
Bologna, 17/4/2025
Il Giudice
Alessandra Mirabelli