Fondazione Santa Lucia IRCCS – Composizione negoziata della crisi d’impresa
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Fallimentare
Fondazione Santa Lucia IRCCS – Composizione negoziata della crisi d’impresa
Misure protettive ex artt. 18 e ss. CCII
R.G. V.G. 14473/2023
Il 23 novembre 2023 Fondazione Santa Lucia IRCCS ha depositato innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 14473/2023 ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l’applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori della Fondazione; – in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell’art. 18 CCII, confermandole nei confronti del Creditore Procedente (…)”.
Con decreto del 30 novembre 2023 il Tribunale di Roma, in persona del Giudice designato (Dott.ssa Francesca Vitale), accertata la tempestività del ricorso, ha fissato l’udienza del 5 marzo 2024 ore 12.00 per la comparizione delle parti e dell’esperto, ordinando, inter alia, alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza agli interessati “e ciò per una volta almeno 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale “Il Sole 24Ore” […]”. Pertanto,
si avvisa che
il 22 novembre 2023 è stata pubblicata presso il registro delle imprese istanza di applicazione delle misure protettive presentata da Fondazione Santa Lucia IRCCS e il 23 novembre 2023 è stato depositato il menzionato ricorso per la conferma delle misure protettive, in cui Fondazione Santa Lucia IRCCS ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
con il decreto del 30 novembre 2023 sopra menzionato il Tribunale ha disposto che: “dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa”; e “i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive”.
Roma, 16 febbraio 2024
Fondazione Santa Lucia IRCCS