Concordato Preventivo “Strada dei Parchi SPA” (C.P. n. 16-1/2022) – Tribunale di Roma
ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
Concordato Preventivo “Strada dei Parchi SPA” (C.P. n. 16-1/2022)
Giudice Delegato: Ill.ma dott.ssa Carmen Bifano
Commissari Giudiziali: Prof. Avv. Daniele VATTERMOLI; Avv. Massimo BOTTARI; Dott. Temistocle VELLUTINI
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Avviso ai creditori concordatari
(Art. 104, co. 2 CCII)
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Ai sensi dell’art. 104, co. 2 CCII, si comunica che il Tribunale di Roma, con decreto dell’11 ottobre 2023, pubblicato il 27 ottobre 2023, ha confermato la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo proposto da Strada dei Parchi S.p.A, con sede in Roma, via G.V. Bona n. 105 (C.F. e P.IVA 07183041008), con proposta e piano depositati in data 13 dicembre 2022, come infine integrati in data 4 agosto 2023.
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- Voto dei creditori
Il Tribunale ha stabilito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. 2, lett. c) CCII, il 18.12.2023, dalle ore 00.00 ed il giorno 19.12.2023, fino alle ore 23.59, quali date rispettivamente iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica della procedura:
stradadeiparchispa@pecconcordati.it
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- Il piano di concordato e la proposta in seguito alla integrazione del 4 agosto 2023
Il piano di concordato come da ultimo modificato è sempre strutturato secondo lo schema del concordato non in continuità aziendale, e prevede, quali assunzioni principali:
– la formazione di n. 13 classi (da 1 a 12 oltre la classe 8 bis, aggiunta con le integrazioni del 24.02.2023, in conformità con il disposto ex art 85, co. 2, CCII);
– soddisfazione integrale di tutti i creditori, con il pagamento per cassa dei creditori di tutte le classi ma con attribuzione di strumenti finanziari partecipativi ai creditori chirografari (appartenenti a talune specifiche classi);
– durata stimata pari a 5 anni dall’omologazione della Proposta e del Piano.
La ricorrente intende soddisfare i propri creditori mediante flussi finanziari derivanti:
- a) dalla liquidità immediatamente disponibile presente in cassa;
- b) dai crediti esigibili da parte della Società;
- c) dall’incasso riveniente dalla cessione del credito IVA;
- d) dall’incasso connesso al trasferimento ad ANAS dei beni di proprietà non devolvibili, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di gestione dell’infrastruttura autostradale e ad essa vincolati;
- e) dalla vendita del magazzino;
- f) dalla liquidazione e dal realizzo dell’Indennizzo da Subentro.
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- La proposta di concordato. I tempi e le modalità di soddisfacimento dei creditori
Stando a quanto dichiarato dalla ricorrente, l’esecuzione del piano concordatario consentirà di ottenere le risorse necessarie per procedere al pagamento:
- integrale, per cassa e alla data di omologazione, dei creditori prededucibili e delle spese di procedura;
- integrale, per cassa e alla data di omologazione, dei crediti dei dipendenti (Classe 1);
- integrale, per cassa ed entro un anno dalla data di omologazione, dei crediti dei professionisti e degli altri creditori privilegiati (Classe 2);
- integrale per cassa entro cinque anni dalla data di omologazione, del credito (di regresso), eventuale, vantato da SACE s.p.a. (Classe 3), antergato a tutti i creditori ad eccezione dei crediti in prededuzione e delle spese di procedura, dei crediti di Classe 1 e 2 e di Classe 7;
- integrale, per cassa ed entro un anno dalla data di omologazione, dei debiti previdenziali (Classe 4);
- integrale, alla data di omologazione e attraverso la compensazione con il credito tributario, dei debiti tributari (Classe 5);
- integrale, mediante assegnazione alla data di omologa del concordato delle somme depositate sui conti vincolati nonché del ricavato della liquidazione dei beni oggetto di privilegio speciale, del credito delle banche che vantano diritti di garanzia reale (Classe 6);
- integrale, per pagamento diretto da parte del MIMS e con deduzione del credito da indennizzo, del credito di ANAS per canoni di concessione insoluti (Classe 7);
- integrale, per cassa entro cinque anni dalla data di omologazione, del credito delle banche in chirografo (Classe 8);
- integrale, per cassa entro cinque anni dalla data di omologazione, del credito di Société Générale, garantita da terzi (Classe 8-bis);
- integrale, alla data di omologazione e con attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (SFP), dei crediti vantati da MIMS e da ANAS in chirografo, diversi dai canoni di concessione (Classe 9);
- integrale, alla data di omologazione e con attribuzione di SFP, dei crediti dei fornitori in chirografo (Classe 10);
- integrale, per cassa entro cinque anni dalla data di omologazione, dei crediti (postergati) delle società collegate (Classe 11). Per questi ultimi, qualora non soddisfatti per cassa nel quinquennio successivo all’omologa è stabilito che gli stessi saranno convertiti in SFP, con diritti patrimoniali subordinati anche a quelli degli altri creditori destinatari di SFP;
- integrale, per cassa entro cinque anni dalla data di omologazione, dei crediti (postergati) delle società controllanti (Classe 12).
L’apporto a fronte del quale SdP si obbliga, in caso di omologazione del concordato e previa modifica dello statuto, ad emettere strumenti finanziari partecipativi (SFP), è dato dall’importo nominale dei crediti vantati dai creditori appartenenti alle Classi nn. 9 e 10 (ed eventualmente alla Classe n. 11) al momento della presentazione dell’istanza di concordato. La società debitrice, in altri termini, propone, per tali classi di creditori, la conversione alla pari del credito da essi originariamente vantato, in strumenti finanziari partecipativi di identico valore nominale, con livelli di seniority nel rimborso differenziati sulla base del rango del credito convertito.
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- Legittimazione e modalità di espressione del voto
Non tutti i creditori sono legittimati ad esercitare il diritto di voto. Alcune classi di creditori, invero, sono da qualificare quali “parti non interessate” dalla proposta, come tali escluse dal voto (Classi nn. 1, 5, 6, 7); altre classi sono composte da creditori ex lege esclusi dal voto, in virtù della speciale relazione che li lega al debitore (Classi nn. 11 e 12).
Le uniche classi di creditori legittimate al voto sono dunque quelle contrassegnate con i nn. 2 (professionisti ed altri creditori privilegiati), 3 (SACE, per la frazione di credito oggetto di escussione da parte di Société Générale), 4 (debiti previdenziali), 8 (Banche chirografo), 8-bis (Société Générale, per la parte di credito non soddisfatta dal garante SACE), 9 (ANAS chirografo e MIMS), 10 (Fornitori in chirografo).
Ai fini dell’espressione del diritto di voto, da esercitarsi – si ripete – attraverso invio di un messaggio di posta elettronica certificata presso la PEC della procedura, esclusivamente nelle date indicate dal Tribunale per l’espletamento delle operazioni di voto, ogni creditore legittimato può farsi rappresentare da un mandatario speciale munito di procura, che può essere redatta per iscritto, senza formalità, da allegare al messaggio medesimo.
Qualora il creditore sia una società (o altro ente avente personalità giuridica), dovrà documentare i poteri del soggetto che la rappresenta, ovvero del soggetto che ha conferito il mandato, mediante visura camerale aggiornata ad una data non precedente a 30 giorni, ovvero atto equipollente, da allegare al messaggio di posta certificata.
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- Importo dei crediti ammessi al voto
L’Organo Commissariale, considerate le incombenze espletate prima del provvedimento del Tribunale di sospensione delle operazioni di voto, terrà conto delle precisazioni di credito già pervenute.
I creditori che non avessero ancora provveduto a precisare il proprio credito sono invitati a trasmettere ai Commissari, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo stradadeiparchispa@pecconcordati.it entro il 20 novembre 2023, una comunicazione avente ad oggetto “precisazione del credito” contenente:
(i) l’ammontare del credito nei confronti di Strada dei Parchi S.p.A. alle ore 23:59 del 15 agosto 2022, con la specifica indicazione del relativo titolo e dell’eventuale causa di prelazione, allegando la relativa documentazione giustificativa;
(ii) l’ammontare dell’eventuale credito sorto successivamente alle ore 00.00 del 16 agosto 2022 (data dell’avvenuta pubblicazione del ricorso ex art. 44, co. 1 CCII, nel Registro delle Imprese), con la specifica indicazione del relativo titolo e dell’eventuale causa di prelazione, allegando la relativa documentazione giustificativa.
La comunicazione può essere sottoscritta dalla parte anche personalmente secondo le seguenti modalità (alternative tra loro): (i) con firma digitale; (ii) con firma ordinaria apposta in originale sul documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.
Tutti i crediti maturati dalle ore 00:00 del 16 agosto 2022 devono considerarsi prededucibili e non attribuiscono il diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 108 CCI, il Giudice Delegato potrà ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
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- Maggioranza per l’approvazione del concordato
Ai sensi dell’art. 109, co. 1 CCII, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; per l’approvazione del concordato è altresì richiesto che tale maggioranza si verifichi nel maggior numero di classi.
Ai fini del computo delle maggioranze si terrà conto dei soli voti pervenuti tra le ore 00.00 del 18.12.2023 e le ore 23.59 del 19.12.2023.
Il mancato esercizio del diritto di voto verrà considerato come voto contrario alla proposta concordataria.
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- Le comunicazioni successive
L’indirizzo di PEC della Procedura è il seguente: stradadeiparchispa@pecconcordati.it
Si rammenta che è onere del creditore comunicare ai Commissari Giudiziali l’indirizzo di PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura e ogni sua eventuale variazione.
Si rammenta, altresì, che in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC (e, quindi, anche in caso di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le successive comunicazioni, ai sensi dell’art. 10, co. 3 CCII, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
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- La consultazione della documentazione
La documentazione relativa alla proposta e piano depositati in data 13 dicembre 2022 come infine integrati in data 4 agosto 2023 è già a disposizione dei creditori e consultabile nell’area riservata all’indirizzo www.portalecreditori.it.
Si rammenta che le credenziali individuali di accesso possono essere trasmesse ai creditori previa richiesta al suddetto indirizzo di Posta Elettronica Certificata stradadeiparchispa@pecconcordati.it
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- La relazione ex art. 107 CCII e successiva tempistica
L’Organo Commissariale, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositerà presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi degli artt. 105, co. 5 e 107, co. 3 CCII una relazione sulla proposta definitiva presentata da Strada dei Parchi il 4 agosto 2023, allegandovi l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.
Ai sensi dell’art. 107, co. 4 CCII: «Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti».
L’Organo Commissariale darà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informerà il Giudice Delegato.
L’Organo Commissariale, almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositerà la propria relazione definitiva, comunicandola ai creditori, al debitore ed agli altri interessati, ai sensi dell’art. 107, co. 6 CCII.
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Roma, 04/10/2023
I Commissari Giudiziali
Prof. Avv. Daniele Vattermoli
Avv. Massimo Bottari
Dott. Temistocle Vellutini