Composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa iscritto al N.r.g.v.g. 1879/2025 – Tribunale di Roma
Tribunale di Roma
Il giudice designato
nell’ambito del procedimento per la Composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa iscritto al N.r.g.v.g. 1879/2025 promosso dalla SERV. COM. S.R.L.
Letto il ricorso ex art.18 c.c.i.i. depositato in data 11 febbraio 2025 con cui la società debitrice ha chiesto la conferma delle misure di protezione nei confronti di tutti i creditori nonché l’adozione di specifiche misure cautelari consistenti nell’inapplicabilità dell’art.48-bis, primo comma, del D.P.R. 602/1973;
Visto l’art.19 c.c.i.i.
FISSA
udienza di comparizione delle parti per il giorno 04 marzo 2025 alle ore 12:00 Rilevato, quanto alle modalità di instaurazione del contraddittorio, che in ragione dell’elevato numero dei creditori e della generalità delle misure richieste appare necessario disporre ai sensi dell’art.151 c.p.c. forme speciali di notificazione idonee a garantire l’effettiva informazione di tutti i soggetti interessati;
Considerato che, ai sensi dell’art.18 c.c.i.i., sono esclusi dalle misure di protezione i diritti di credito dei lavoratori;
Dispone che il ricorso, unitamente al presente provvedimento, sia notificato, entro il termine di gg. 5 dalla comunicazione del presente provvedimento, a cura del ricorrente, agli indirizzi PEC ovvero, ove questo non sia disponibile, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, per i quali sia verificata o verificabile la titolarità di tutti i creditori che vantino crediti di importo superiore a 100mila euro e, in ogni caso, ai seguenti creditori:
– Roma Capitale
– Regione Lazio
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Agenzia delle entrate
– Agenzia delle entrate – riscossione
– INPS
Dispone, altresì, che il ricorso unitamente al presente decreto sia pubblicato, sempre a cura del ricorrente per almeno 10gg sul sito istituzionale del Tribunale di Roma e su quello del Ministero della giustizia, nonché, sul sito de “il Sole 24 ore”.
visto l’art.19, comma 4, CCI,
DISPONE
che l’esperto nominato depositi, almeno tre gg. prima della predetta udienza, sintetica relazione da cui risulti il proprio parere circostanziato sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, l’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla conferma delle misure stesse e la puntuale indicazione delle attività che intende svolgere ai sensi dell’art.12, comma 2 c.c.i.i. Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, all’esperto nominato e per le pubblicazioni previste.
Roma 11 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Cottone