IL TRIBUNLE CIVILE  DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

In composizione monocratica nella persona del Giudice designato, dott. Francesca Vitale, nel procedimento R.G. V.G. 2961/2024 promosso
da CNP ENERGIA SPA con ricorso dei 5.3.2024 per la conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari  di cui all’alt. 18 del CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell’impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive ed il giorno successivo dall’accettazione dell’esperto nominato dalla apposita commissione costituita presso la Camera di commercio di Roma;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall’art. 19, 2° comma, del CCl;

FISSA

l’udienza del 22.5.2024 ore 10.00, per la comparizione delle parti e dell’esperto dinanzi a sè, riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all’esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in gradato subordine, all’indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l’utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt.
137 ss. c.p.c.;

ORDINA

Altresì alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decretò agli interessati e ciò per una volta almeno 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul quotidiano economico-finànziario a diffusione nazionale “Il Sole 240re” e, per la durata di 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Roma;

AVVISA

che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari in corso, e che per partecipare all’udienza è necessaria l’assistenza di un difensore;

ORDINA

alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell’udienza, un prospettò riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l’indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché l’eventuale integrazione documentale in conformità all’art. 19, 2° comma, del CCI ed in concreto, il bilancio relativo all’esercizio 2023 se disponibile;

alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l’attestazione dell’Invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

INVITA

la parte ricorrente a depositare, il giorno dell’udienza, un fascicolo di cortesia in formato cartaceo contenente la copia di tutti i documenti depositati telematicamente;

AVVISA

– che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle impresse dell’Istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisite diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, ne’ possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;

– che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza ó modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alia pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Roma, 7.03.2024

Il Giudice designato
doti. Francesca Vitale

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Beni mobili