1. 16990/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.

Tribunale di Napoli

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Giudice

sciogliendo la riserva all’udienza del 13.09.2022, assunta nel giudizio tra

SPIGA BARRATA SERVICE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE

difesa dagli Avv.ti Michela GUGLIOTTA e Giovanni CANEPA del Foro di Genova

contro

PASTIFICIO G.M. IROLLO S.R.L.

(…) osservato che la ricorrente deduceva e, all’esito del giudizio, chiedeva:

  • che l’Associazione Italiana Celiachia – Onlus (nel prosieguo, per brevità, anche solo ‘AIC’) è titolare del marchio ‘Spiga Barrata’ (domanda 301995900434062 – MI1995C003790, depositato in data 11 aprile 1995, registrato al n. 0000725793 in data 23 settembre 1997) costituito da ‘un cerchio all’interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate‘;
  • che l’AIC in data 03 ottobre 2014 ha concesso a Spiga Barrata Service r.l. Impresa sociale (nel prosieguo, per brevità, anche solo ‘SBS’) l’uso del predetto marchio (…)
  • che, in data 09 agosto 2019, con riferimento ai fatti di causa, SBS aveva concesso l’utilizzo non esclusivo del marchio ‘Spiga Barrata’ alla Pastificio G.M. Irollo r.l., per il periodo di tre anni, decorrente dal 18 novembre 2019  e con termine al 18 novembre 2022, sui prodotti di cui all’allegato ‘E’ del predetto contratto;

– successivamente il Pastificio Irollo si rendeva inadempiente (…)

– che in considerazione dell’inadempimento il contratto inter partes del 09 agosto 2019 doveva ritenersi risolto (…) con conseguente perdita da parte del predetto Pastificio Irollo del diritto all’utilizzo del marchio ‘Spiga Barrata’;

  • che nel maggio 2022 la ricorrente si avvedeva che il pastificio Irollo continuava l’utilizzo del marchio e quindi in data 13 maggio presentava diffida perché cessasse l’uso illegittimo;
  • domandava, previa descrizione, inaudita altera parte, e sequestro dei prodotti contraffatti e, in ogni caso, di ogni prodotto di Pastificio G.M. Irollo r.l., nonchè delle predette pagine web e/o di ogni altra evidenza  eventualmente emergenda in corso di procedimento nella quale siano rappresentati e/o menzionati i predetti marchi e/o loghi e/o segni distintivi, disponendone, in ogni caso, l’inibitoria e/o l’ordine di ritiro dal commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (c.d. ‘Codice della proprietà industriale’), nonchè inibendo l’utilizzo degli stessi con ogni conseguente pronuncia ivi compresa la condanna della predetta    Pastificio G.M. Irollo s.r.l. al pagamento di una somma di denaro meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Giudicante e/o da quantificarsi in corso di procedimento, in conformità con la normativa in premessa richiamata e sulla scorta degli atti di causa, anche per l’eventualità di omessa e/o ritardata  ottemperanza all’emanando ordine di Giustizia.

(…) Ebbene, il ricorso è fondato.(…)

E’ pure accertato che la Irollo, dopo le vicende relative all’inadempimento, ha continuato ad utilizzare un marchio non più uguale, ma del tutto similare, dove vi è la spiga barrata. (…) Il rischio della confondibilità dei marchi e, con essi, del significato circa la composizione del prodotto alimentare a cui essi sono apposti, attesta altresì il pericolo che nel ritardo i consumatori possano credere di acquistare prodotti a marchio “spiga barrata” riferibile all’Associazione italiana celiachia, anche per l’affidamento che i consumatori ripongono nell’attestazione rilasciata dalla stessa associazione. (…)

P.Q.M.

  • inibisce ai sensi degli 131-132 CPI il PASTIFICIO G.M. IROLLO  S.R.L., p. iva 08564791211, con sede in Gragnano (Na), Via Castellammare n. 99 dal commercializzare/pubblicizzare/porre in commercio in qualsiasi forma, ivi compresi siti web direttamente o indirettamente riferibili al resistente, prodotti recanti il marchio come in atti individuato e oggetto di registrazione e riferibili alla titolare allo sfruttamento Spiga Barrata Service s.r.l. – Impresa sociale con sede legale in Genova (16124), di seguito anche SBS Via Caffaro, civ. n. 10 int. 7, (Cod. Fisc. – Part. I.V.A. 01553420991) nel termine di giorni 10 dalla conoscenza legale del presente;
  • dispone la pubblicazione della presente ordinanza ai sensi degli artt. 126- 132 CPI, a carico della resistente, sui quotidiani Il Sole 24ore e Il Mattino, autorizzando l’esecuzione in danno da parte del ricorrente qualora il resistente non vi provveda nel termine di giorni 15 dalla conoscenza legale del presente provvedimento;
  • condanna la resistente al pagamento di euro 300 per ogni giorno di ritardo decorso il quindicesimo giorno dalla conoscenza legale del presente provvedimento e dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 4.500,00 oltre accessori e spese
  • Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Napoli 14/09/2022

Il Giudice

Dott. Mario Fucito

Categoria
Materiale vario