TRIBUNALE Dl BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La dott.ssa Alessandra Mirabelli, letto il ricorso proposto il 7/8/2025 da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. (anche solo IPZ), con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni n. T, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell’Emilia 01755470158, p. IVA n. 00533290342 ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. a) CCI per (i) la modifica/integrazione del decreto di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell’ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), decreto emesso 1’8-9/5/2025 nel procedimento rubricato al n. 5156/2025 RG VOL a sua volta già modificato e integrato con decreto del 4-7/7 / 2025 nel procedimento rubricato al n. 9016/2025 RG VOL e (ii) nuova autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili;

OMISSIS

 

P.Q.M.

 a parziale modifica e integrazione dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma primo, lett a), CCI rilasciata da questo Giudice 1’8-9/5/2025 e il 4-7/7/2025,

OMISSIS

autorizza Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.:

1. a perfezionare con gli Istituti di Credito accordi per l’emissione di garanzie per le “Gare infrastrutture Italia e PB minori” e le “Gare ITA e PB minori” come identificate – anche con riguardo agli individuali e aggregati, delle garanzie da emettersi oltre che dei soggetti emittenti – nel Nuovo Prospetto (all. 8) e nell’Aggiornamento Nuovo Prospetto (all. 11) OMISSIS

2 in relazione alla Commessa Campogalliano-Sassuolo, a perfezionare a con accordo finalizzato all’utilizzo delle linee di credito di firma già in essere con tale istituto di credito ovvero a servirsi di ogni altra forma tecnica equipollente che, con riferimento alla medesima linea, si rendesse eventualmente necessaria, a valere sul plafond già accordato, per l’emissione di perfomance bond dell’importo massimo di Euro (omissis)  secondo i termini e condizioni già in vigore o comunque di mercato; ovvero (b) con differente/i istituto/i di credito equivalente accordo, ai medesimi termini e condizioni di cui sopra; fermo l’importo del plafond massimo fissato, in ultimo, nel menzionato decreto del 4/7 luglio 2025, pari ad Euro 98,2 milioni;

– autorizza ai sensi dell’art. 22, primo comma lett. a), CCI, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.:

3. in relazione alla Commessa Campogalliano-Sassuolo, a perfezionare con

Omissis

accordi finalizzati all’utilizzo delle linee di credito di firma già in essere con tali istituti di credito ovvero a servirsi di ogni altra forma tecnica equipollente che, con riferimento alle medesime linee, si rendesse eventualmente necessaria, a valere sui plafond già accordati, per l’emissione di advance Payment bond dell’importo complessivo massimo di Euro (omissis) secondo i termini e condizioni già in vigore o comunque di mercato e con la ripartizione fra gli istituti di credito interessati indicata nel Nuovo Prospetto (all. 8), fatta salva eventuale differente ripartizione che potrebbe essere convenuta tra la ricorrente e i concedenti e/o altri eventuali istituti di credito, in aggiunta o in  rispetto a quelli sopra nominativamente individuati, sulla base di accordi perfezionati ex novo con gli stessi, aventi le medesime finalità nonché ai medesimi termini e condizioni di cui sopra;

4. in relazione alla Commessa RFI Verona Ingresso Ovest, a perfezionare con accordi finalizzati all’utilizzo delle linee di credito di firma già in essere con tali istituti di credito ovvero a servirsi di ogni altra forma tecnica equipollente che, con riferimento alle medesime linee, si rendesse eventualmente necessaria, a valere sui plafond già per l’emissione di perfomance bond (in estensione) dell’importo complessivo di Euro (omissi), secondo i termini e condizioni già in vigore o comunque di mercato e con la ripartizione fra gli di credito  indicata nel Nuovo Prospetto, fatta salva eventuale differente ripartizione che potrebbe essere convenuta tra la ricorrente e i concedenti e/o altri eventuali istituti di credito, in aggiunta o in sostituzione rispetto a quelli sopra nominativamente individuati, sulla base di accordi  ex novo con gli stessi, aventi le medesime finalità nonché ai medesimi termini e condizioni di cui sopra.

Dispone che la ricorrente provveda entro il termine massimo di 15 giorni alla pubblicità del presente decreto come indicato in parte motiva, pubblicità di cui l’Esperto confermerà l’effettuazione mediante deposito di breve relazione nel presente fascicolo. Si comunichi alla ricorrente, all’Esperto, all’Ausiliario e alle parti costituite.

Bologna, 28/9/2025

La Giudice

Alessandra Mirabelli

Categoria
Beni mobili

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