TRIBUNALE DI ROMA
RICORSO PER CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE
EX ART. 19 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Per CNP ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Ignazio Silone n. 199, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 01103180582 di codice fiscale (di seguito, anche solo, ‘CNP’ o ‘Società’), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Teresa Isabella Fascia (C.F.: FSCTSS59D42H501N), nata a Roma in data 2 aprile 1959 ed ivi domiciliata in via Cassia n. 837, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto (doc. 1), dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (C.F.: DGRVLR58M22H501Z), e dagli Avv.ti Filippo De Luca (C.F.: DLCFPP72P18H501E) e Giuseppe Dionigi Mariella (C.F.: MRLGPP88H01D508M), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in
Roma, Via Barnaba Oriani n. 85.
Si richiede che le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di rito vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org, filippodeluca@ordineavvocatiroma.org e giuseppedionigimariella@ordineavvocatiroma.org.

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell’udienza ex art. 19, terzo comma, CCII, di adottare e/o confermare le misure protettive ed i provvedimenti cautelari  descritti al paragrafo III, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e  dunque ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII:
A) di confermare il divieto:
(i) ai creditori di iniziare o proseguire procedure esecutive sul suo patrimonio
o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
(ii) ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
(iii) ai creditori di rifiutare l’adempimento ovvero di risolvere i contratti che
siano funzionali alla continuità d’impresa, ovvero di anticiparne la scadenza
o di modificarli in danno della Società;
B) di confermare che «dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere
pronunciata», salva la revoca di tali misure protettive. Con espressa riserva di chiedere ulteriori provvedimenti cautelari laddove dovesse
rendersi necessario.

*.*.*

Trattandosi di un ricorso funzionale all’avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00

Roma, 5 marzo 2024

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Filippo De Luca

 

Avv. Giuseppe Dionigi Mariella

Categoria
Beni mobili