Causa civile n. 17894/2011 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale nella causa civile n. 17894/2011 R.G.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n. 1559/2016 (cron. 35/2016) pubblicata il 13.6.2016;
Parti attrici:
MENGHI SHOES S.R.L. e MENGHI SHOES & CO. S.R.L.
Parti convenute:
TECNE 90 S.P.A. e DUE G STAMPI S.N.C. DEI FRATELLI ROGANTE
omissis
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta
dall’attrice, di accertamento della contraffazione dei propri modelli registrati, indicati
in citazione con lettere A), B) e C).
DICHIARA
la nullità del modello italiano n. 89983/23A-B-C (c.d. Modello lett. B), nonché del modello
comunitario n. 1650490-0001 (c.d. Modello lett. E) nella titolarità dell’attrice.
DICHIARA
la responsabilità delle società convenute Tecne 90 s.p.a. e Due G. Stampi s.n.c. di
Rogante Lauro e Fratelli a titolo di contraffazione del modello nazionale registrato n.
95549/6A-B (c.d. Modello lett. D), nella titolarità dell’attrice, nonché la concorrenza
sleale per imitazione servile e per violazione dei principi di correttezza professionale di
cui all’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.
INIBISCE
alle convenute la produzione, la commercializzazione, la vendita, l’importazione, l’esportazione
e l’uso in qualsivoglia forma, del prodotto identificato dal codice n. 4189,
altrimenti denominato e comunque corrispondente alle registrazioni comunitarie n.
001742123-0012 e 001742121-0008.
ORDINA
alle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti in accertata contraffazione e dei relativi
stampi di produzione.
FISSA
a carico delle convenute una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni violazione successivamente
accertata e per ogni ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.
ORDINA
la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza, a cura dell’attrice e a spese
delle convenute, sui giornali nazionali “Il Sole 24Ore” e “Il Corriere Adriatico Macerata”.
RIGETTA
le ulteriori domande formulate dall’attrice, nonché le restanti domande formulate in
via riconvenzionale da Tecne 90 s.p.a., di nullità di modelli e di concorrenza sleale ex
art. 2598 n. 2 c.c.
DISPONE
la parziale compensazione delle spese di lite in misura del 50% e, per l’effetto,
CONDANNA
le convenute Tecne 90 s.p.a. e Due G Stampi s.n.c. In solido tra loro, al rimborso in favore
dell’attrice Menghi Shoes s.r.l. e dell’intervenuta Menghi Shoes & Co., in solido fra
loro, del restante 50% liquidato in € 472,89 per spese di lite, e € 7.500,00 PER COMPENSO
DI AVVOCATO, OLTRE ACCESSORI SE E COME DOVUTI PER LEGGE.
DISPONE
a cura della Cancelleria la trasmissione della presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi.
Marchi e brevetti
BOLOGNA
17894/2011