Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
il Tribunale Civile di Roma
Sez. nona
Specializzata in materia d’impresa

Così composto:

dr. Tommaso Marvasi – Presidente relatore
dr. Marzia Cruciani – Giudice
dr. Fausto Basile – Giudice

ha emesso la seguente sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 24716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente tra
tra
R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.
elett.te dom.ta in Roma via Cicerone n.650, presso lo Studio Previti – Associazione professionale – rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Rossana Mininno giusta procura a margine della citazione attrice
e
TMFT Enterprises, LLC – Break Media
elett.te dom.te in Roma, via delle Quattro Fontane 161, presso lo studio dell’avv. Gianluca Massimei che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti prof. Francesco Denozza, Paolo Lazzarino e Luca Toffoletti del foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti
convenuta p q m

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 24716/2012 così dispone:

1) in accoglimento delle domande formulate da R.T.I. accertato che Break Media acconsentendo la diffusione dei Programmi RTI come indicati in citazione ha violato i diritti d’autore di parte attrice di cui agli artt. 78 ter e 79 LDA inibisce alla convenuta l’ulteriore diffusione fissando a titolo di penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed ogni giorno di permanenza la somma di € 1000,00;

2) condanna Break Media al risarcimento dei danni liquidati in complessivi € 115.000,00 oltre interessi dalla decisione;

3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTU già liquidate e delle spese legali liquidate in € 600,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

4) ordina ai sensi dell’art. 166 L. 633/41 che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato nelle edizioni cartacee e on line per due volte consecutive a cura di RTI ed a spese della convenuta sui quotidiani “il Sole 24 Ore” e “il Corriere della Sera” nonché nella Home page del portale Break della convenuta.

Così deciso in Roma il 15.3.2016

Categoria
Beni mobili