TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017 AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE – A.T.A.C. S.P.A.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017
AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE – A.T.A.C. S.P.A.
GIUDICE DELEGATO CONS. LUCIA ODELLO
COMMISSARI GIUDIZIALI PROF. AVV. GIORGIO LENER,
PROF. DOTT. GIUSEPPE SANCETTA, AVV. LUCA GRATTERI
AVVISO AI CREDITORI
Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171, commi 2 e 3, L.F, che, con decreto in data 27.7.2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta, a norma degli artt. 160 e ss. L.F., la procedura di concordato preventivo indicata in epigrafe, nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Lucia Odello e confermando quali Commissari Giudiziali i sottoscritti Prof. Avv. Giorgio Lener, Prof. Dott. Giuseppe Sancetta e Avv. Luca Gratteri.
1) L’adunanza dei creditori
L’adunanza dei creditori, per la discussione e la votazione della proposta di concordato, è fissata per il giorno 19.12.2018, alle ore 11.00, dinanzi al Giudice Delegato, Dott.ssa Lucia Odello, nella sede del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Fallimentare – Viale delle Milizie n. 3/E, Roma.
2) La proposta concordataria
La domanda di concordato preventivo è stata formulata dall’Azienda per la Mobilità di Roma Capitale A.T.A.C. S.p.A. (di seguito, anche, la “Società”) con ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. F., pubblicato nel Registro delle Imprese in data 17.9.2017; nel termine prorogato al 26.1.2018, la Società ha provveduto al deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall’art. 161, commi 2 e 3, L.F., successivamente integrati con nota di chiarimenti ed ulteriore documentazione depositata nel termine concesso dal Tribunale del 30.5.2018.
3) I tempi e le modalità di soddisfacimento previste
La Società propone, sulla base di un piano in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. (di seguito, il “Piano”):
(i) il pagamento integrale, entro un anno dall’omologazione (vale a dire entro il 2019, assumendo che l’omologa intervenga entro il 31.12.2018), delle spese in prededuzione e dei crediti assistiti da privilegio;
(ii) il pagamento, entro tre anni dall’omologazione, del 31% dei crediti chirografari (“Onere Concordatario”);
(iii) l’assegnazione satisfattiva (vale a dire, in pagamento del residuo 69%) ai creditori chirografari, all’omologazione, di due strumenti finanziari partecipativi denominati, rispettivamente, SFP ATAC A e SFP ATAC B, come da Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi allegato sub A al Verbale di Assemblea della Società del 23.5.2018, per atto del Notaio Luca Tucci di Roma (rep. 8019; racc. 2822).
Il diritto ai proventi dei titolari di SFP ATAC A (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dell’Onere Concordatario, rappresentato dal pagamento di una percentuale pari al 31% del credito chirografario, entro il periodo di durata del piano concordatario; (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al Comune di Roma e successivamente alla scadenza del piano concordatario, dunque, a partire dall’anno 2022, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l’Onere Concordatario, attraverso la distribuzione dei proventi fino al raggiungimento di una soglia pari al 30% del credito chirografario (il “Primo Riparto”) e, dunque, fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario e Primo Riparto, del 61% del valore nominale del Credito Chirografario.
Il diritto ai proventi dei titolari di SFP ATAC B (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dell’Onere Concordatario e del Primo Riparto, rappresentato dal pagamento di una percentuale complessiva pari al 61% del Credito Chirografario; (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al Comune di Roma, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l’Onere Concordatario e il Primo Riparto, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili, fino al raggiungimento di una soglia pari al 39% del Credito Chirografario (il “Secondo Riparto”) e, dunque, fino all’ottenimento, tramite Onere Concordatario, Primo Riparto e Secondo Riparto, del 100% del valore nominale del credito chirografario.
I tempi per l’esecuzione del piano concordatario, che consisterà nel pagamento dell’Onere Concordatario e nell’assegnazione satisfattiva degli strumenti finanziari partecipativi sopra descritti, vengono previsti in tre anni dall’omologazione del concordato.
4) Partecipazione all’adunanza ed espressione del voto
All’adunanza, ciascun creditore potrà intervenire personalmente, ovvero farsi rappresentare da un mandatario speciale munito di procura, che potrà essere redatta per iscritto, senza formalità, anche utilizzando il modulo reperibile tra la documentazione di cui al successivo § 8.
Si rammenta che la delega al voto non può essere conferita né al Giudice Delegato né al Commissario Giudiziale.
Qualora il creditore sia una società (o altro ente avente personalità giuridica), dovrà documentare i poteri del soggetto che la rappresenta, ovvero del soggetto che ha conferito il mandato, mediante visura camerale aggiornata ad una data non precedente a 30 giorni ovvero atto equipollente.
Ai sensi dell’art. 178, comma 3, L.F., i creditori che non abbiano esercitato il voto in sede di adunanza potranno far pervenire il voto a mezzo PEC all’indirizzo cp89.2017roma@pecconcordati.it ovvero per telegramma, lettera, telefax o posta elettronica al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, Cancelleria del G.D. Dott.ssa Lucia Odello, Viale delle Milizie n. 3/E, 00192, Roma, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
5) Crediti ammessi al voto e relativo importo
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato preveda l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano, in tutto o in parte, al diritto di prelazione.
Al fine di consentire eventuali rettifiche del credito indicato nel Piano dalla Società, i creditori sono invitati a trasmettere ai Commissari Giudiziali, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo cp89.2017roma@pecconcordati.it, entro e non oltre il 14.09.2018, una comunicazione con oggetto “Precisazione del credito” contenente:
a) l’ammontare del loro credito al 17.9.2017 – data di pubblicazione della domanda di concordato –, con la specifica indicazione del relativo titolo e dell’eventuale causa di prelazione, allegando la relativa documentazione giustificativa;
b) l’ammontare dell’eventuale credito sorto successivamente al 17.9.2017, con la specifica indicazione del relativo titolo e dell’eventuale causa di prelazione, allegando la relativa documentazione giustificativa.
Ai sensi dell’art. 176 L.F., il Giudice Delegato potrà ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi gli eventuali successivi giudizi di accertamento e le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti.
6) Maggioranza per l’approvazione del concordato
La proposta si intenderà approvata se riporterà il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ai sensi dell’art. 177 L.F.
Ai fini del computo delle maggioranze si terrà conto:
(i) dei voti espressi dopo la data di deposito della relazione degli esponenti Commissari Giudiziali ai sensi dell’art. 172 L.F.;
(ii) dei voti validamente manifestati in sede di adunanza;
(iii) dei voti che risulteranno pervenuti nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori, con le modalità sopra indicate al § 4.
7) Le comunicazioni successive
L’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura è il seguente: cp89.2017roma@pecconcordati.it
Tutte le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate dai Commissari Giudiziali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
E’ onere del creditore comunicare ai Commissari Giudiziali l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura e ogni sua eventuale variazione.
I creditori sprovvisti di pec (persone fisiche) potranno indicare, per la ricezione delle comunicazioni successive, loro indirizzate, la pec di un soggetto all’uopo delegato (professionista, organizzazione sindacale o altra associazione di appartenenza).
Qualora, nel termine di quindici giorni dal presente avviso , non fosse comunicato, alla suindicata pec della procedura, l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le suindicate comunicazioni, ai sensi dell’art. 31 bis L.F., verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, fino all’eventuale successiva comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore.
8) La consultazione della documentazione
Il Piano, con i relativi allegati e ogni ulteriore documentazione messa a disposizione dei creditori, potrà essere consultato in un’area riservata in ambiente internet, all’indirizzo www.portalecreditori.it; le credenziali individuali di accesso verranno trasmesse ai creditori mediante comunicazione pec.
I Commissari Giudiziali
Prof. Avv. Giorgio Lener
Prof. Dott. Giuseppe Sancetta
Avv. Luca Gratteri
Crediti
Tribunale di Roma
89/2017
2017
Dott.ssa Lucia Odello
Prof. Avv. Giorgio Lener, Prof. Dott. Giuseppe Sancetta e Avv. Luca Gratteri.
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27/07/2018